MINISTERO
DELL’ISTRUZIONE, DELL’UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA
UFFICIO
SCOLASTICO REGIONALE PER LA CAMPANIA
UFFICIO X -
AMBITO TERRITORIALE DI SALERNO
Via Monticelli n.1 Loc. Fuorni 84131 Salerno - tel. 089771611
P.E.C.: uspsa@postacert.istruzione.it - P.E.O.: usp.sa@istruzione.it - Sito
Web: www.csasalerno.it
Prot. N. 3801
Circ.n.74
Salerno, 22/03/2016
IL DIRIGENTE
VISTO
il D.Lgs. n. 151/2001 ed, in particolare, l’art. 42
bis, secondo cui “ Il genitore
con figli minori
fino a tre
anni di età dipendente di amministrazioni pubbliche di cui
all'articolo 1, comma 2, del decreto
legislativo 30 marzo
2001, n. 165, e successive
modificazioni, può essere assegnato, a richiesta, anche in modo frazionato e
per un periodo complessivamente non
superiore a tre anni, ad una sede di servizio ubicata nella stessa provincia o
regione nella quale l'altro genitore esercita la propria attività
lavorativa, subordinatamente alla sussistenza di un posto vacante e
disponibile di corrispondente posizione retributiva e previo assenso delle
amministrazioni di provenienza e destinazione. L'eventuale dissenso deve essere
motivato. L'assenso o il dissenso devono essere comunicati all'interessato
entro trenta giorni dalla domanda“;
VISTA
l’istanza del 24.06.2015 presentata, per il tramite del proprio legale di
fiducia, dall’ins. di scuola primaria Di Benedetto
Anna, nata il 10.02.1974 (SA), titolare in provincia di Roma, con cui la
medesima chiede l’assegnazione temporanea per l’a.s.
2015/2016 presso una istituzione scolastica di Salerno e provincia ai sensi
dell’art. 42 bis sopra indicato, in quanto madre di prole di età inferiore ad
anni 3 con l’altro genitore lavoratore in servizio nella provincia di Salerno;
VISTA
la nota prot. n. 10645 del 24/07/2015 di
quest’Ufficio, con cui veniva respinta la suddetta richiesta, e le motivazioni
in essa contenute;
VISTA
l’Ordinanza del Tribunale del Lavoro di Roma, Sezione Lavoro, favorevole alla
reclamante, emessa nell’ambito del giudizio contrassegnato da N. R.G.
44526/2015, avviato dalla sig.ra Di Benedetto per la riforma dell’Ordinanza -
resa dal Giudice del Lavoro in data 26.11.2015 - di rigetto del ricorso ex art.
700 c.p.c. originariamente promosso per conseguire il
provvedimento in questione;
CONSIDERATO
che l’art. 42 bis sopra citato condiziona, tra l’altro, l’assegnazione
temporanea alla sussistenza di un posto vacante e disponibile;
VISTA la comunicazione prot.
n. 1060 del 21.03.2016 della D.D. IV Circolo di Scafati, avente ad oggetto il
decesso del docente De Rosa Carmine, n. il 21.07.1950 (SA), titolare di scuola
primaria - posto comune - presso la scuola in questione;
CONSIDERATO
che, nell’attesa dell’esito del giudizio di merito che verrà eventualmente intrapreso
dall’Amm.ne Scolastica, occorre dare esecuzione all’Ordinanza del Tribunale del
Lavoro di Roma, Sezione Lavoro, emessa nell’ambito del giudizio contrassegnato
da N. R.G. 44526/2015, sopra citata;
D E C R E T A
Per
quanto esposto nelle premesse del presente decreto, in esecuzione
dell’Ordinanza emessa dal Tribunale di Roma, Sez. Lavoro, in composizione
collegiale, nell’ambito del giudizio contrassegnato da R.G. n. 44526/2015, l’ins. di scuola primaria Di Benedetto Anna, nata il
10.02.1974 (SA), titolare in provincia di Roma, è assegnata, con decorrenza
immediata, presso la D.D. IV Circolo di Scafati (SA) su tipologia di posto
“comune”, ai sensi dell’art. 42 bis del D.Lgs. n.
151/2001, limitatamente all’a.s. 2015/2016.
Il
Dirigente Scolastico dell’I.C. “Regina Elena” di Roma provvederà alla notifica
del presente provvedimento all’interessata.
f.to
IL DIRIGENTE
Renato Pagliara
-Mediante
p.e.c. al Dirigente della D.D. IV Circolo di
SCAFATI
-Mediante
p.e.c. al Dirigente dell’U.S.P. di
ROMA
-Mediante
p.e.c. al Dirigente della scuola “Regina Elena” di
ROMA
-Mediante
p.e.o. allo studio legale “Visciglio”
all’ind.: avv.gianc.visciglio@tiscali.it