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MINISTERO DELL’ISTRUZIONE, DELL’UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA CAMPANIA

UFFICIO X - AMBITO TERRITORIALE DI SALERNO

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Prot. N. 3801

Circ.n.74

 

 

Salerno,  22/03/2016

 

IL DIRIGENTE

 

 

VISTO il D.Lgs. n. 151/2001 ed, in particolare, l’art. 42 bis, secondo cui “ Il  genitore  con  figli  minori  fino  a  tre  anni  di età dipendente  di amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2,  del  decreto  legislativo  30  marzo  2001,  n. 165, e successive modificazioni, può essere assegnato, a richiesta, anche in modo frazionato e per un periodo  complessivamente non superiore a tre anni, ad una sede di servizio ubicata nella stessa provincia o regione nella quale l'altro genitore esercita la propria attività lavorativa,  subordinatamente  alla sussistenza di un posto vacante e disponibile di corrispondente posizione retributiva e previo assenso delle amministrazioni di provenienza e destinazione. L'eventuale dissenso deve essere motivato. L'assenso o il dissenso devono essere comunicati all'interessato entro trenta giorni dalla domanda“;

VISTA l’istanza del 24.06.2015 presentata, per il tramite del proprio legale di fiducia, dall’ins. di scuola primaria Di Benedetto Anna, nata il 10.02.1974 (SA), titolare in provincia di Roma, con cui la medesima chiede l’assegnazione temporanea per l’a.s. 2015/2016 presso una istituzione scolastica di Salerno e provincia ai sensi dell’art. 42 bis sopra indicato, in quanto madre di prole di età inferiore ad anni 3 con l’altro genitore lavoratore in servizio nella provincia di Salerno;

VISTA la nota prot. n. 10645 del 24/07/2015 di quest’Ufficio, con cui veniva respinta la suddetta richiesta, e le motivazioni in essa contenute;

VISTA l’Ordinanza del Tribunale del Lavoro di Roma, Sezione Lavoro, favorevole alla reclamante, emessa nell’ambito del giudizio contrassegnato da N. R.G. 44526/2015, avviato dalla sig.ra Di Benedetto per la riforma dell’Ordinanza - resa dal Giudice del Lavoro in data 26.11.2015 - di rigetto del ricorso ex art. 700 c.p.c. originariamente promosso per conseguire il provvedimento in questione;

CONSIDERATO che l’art. 42 bis sopra citato condiziona, tra l’altro, l’assegnazione temporanea alla sussistenza di un posto vacante e disponibile;

VISTA  la comunicazione prot. n. 1060 del 21.03.2016 della D.D. IV Circolo di Scafati, avente ad oggetto il decesso del docente De Rosa Carmine, n. il 21.07.1950 (SA), titolare di scuola primaria - posto comune - presso la scuola in questione;

CONSIDERATO che, nell’attesa dell’esito del giudizio di merito che verrà eventualmente intrapreso dall’Amm.ne Scolastica, occorre dare esecuzione all’Ordinanza del Tribunale del Lavoro di Roma, Sezione Lavoro, emessa nell’ambito del giudizio contrassegnato da N. R.G. 44526/2015, sopra citata;

 

D E C R E T A

 

Per quanto esposto nelle premesse del presente decreto, in esecuzione dell’Ordinanza emessa dal Tribunale di Roma, Sez. Lavoro, in composizione collegiale, nell’ambito del giudizio contrassegnato da R.G. n. 44526/2015, l’ins. di scuola primaria Di Benedetto Anna, nata il 10.02.1974 (SA), titolare in provincia di Roma, è assegnata, con decorrenza immediata, presso la D.D. IV Circolo di Scafati (SA) su tipologia di posto “comune”, ai sensi dell’art. 42 bis del D.Lgs. n. 151/2001, limitatamente all’a.s. 2015/2016.

Il Dirigente Scolastico dell’I.C. “Regina Elena” di Roma provvederà alla notifica del presente provvedimento all’interessata.

 

f.to IL DIRIGENTE

                                                                                                      Renato Pagliara

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-Mediante p.e.c. al Dirigente della D.D. IV Circolo di

SCAFATI

-Mediante p.e.c. al Dirigente dell’U.S.P. di

                                                           ROMA

-Mediante p.e.c. al Dirigente della scuola “Regina Elena” di

                                                           ROMA                                            

-Mediante p.e.o. allo studio legale “Visciglio

all’ind.: avv.gianc.visciglio@tiscali.it