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MINISTERO DELL’ISTRUZIONE, DELL’UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA CAMPANIA

UFFICIO X - AMBITO TERRITORIALE DI SALERNO

Via Monticelli n.1  Loc. Fuorni  84131 Salerno  -  tel. 089771611

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Prot. n. 7 C/2                                                          

Salerno, 09/11/2016

Uffici Ruolo Doc. e A.T.A

Circ. n. 455

Allegato

Ai          Dirigenti Scolastici

di ogni ordine e grado

Salerno e Provincia

Alle   OO.SS.

 

Oggetto:            Permessi straordinari di cui all’art. 3 del D.P.R. 23/8/88 n. 395, riguardante il diritto allo studio. Anno solare 2017

 

              Ai sensi delle disposizioni per l’attuazione, in favore del personale del Comparto Scuola, dell’art. 3 del D.P.R. n. 395/88, riguardante i permessi straordinari retribuiti per il diritto allo studio (già impartite con C.M. n. 319 del 24/10/91 e previste altresì dal Contratto Collettivo Decentrato Regionale del 21/02/2013), si rammenta che il termine di scadenza per la presentazione delle domande da parte del personale Docente, Educativo ed A.T.A. che intenda fruirne, per l’anno solare 2016, è fissato, a pena di decadenza, al 15.11.2016.

Le istanze di concessione dei predetti permessi dovranno pertanto recare in maniera inequivocabile gli estremi di assunzione al protocollo della scuola entro e non oltre il 15/11/2016 e dovranno altresì essere complete di tutti gli elementi indicati all’art. 5 del C.C.D.R. del 21/02/2013.

                              Qualora l’ammissione ad un corso di studi, compreso fra quelli indicati dall’art. 6 del C.C.D.R. del 21/02/2013, avvenga dopo il 15/11/2016 il personale interessato può produrre l’istanza per fruire dei permessi in argomento entro e non oltre cinque giorni dall’avvenuta ammissione.

                        Le predette istanze saranno accolte in subordine a quelle presentate entro il 15/11/2016 e nel limite del contingente determinato.

                  Al fine di abbreviare i tempi di ricezione delle istanze da parte dello scrivente Ufficio, il D.S. avrà cura di disporre la consegna delle istanze medesime anche brevi manu, presso l’Ufficio Protocollo dello scrivente Ufficio entro il 21 Novembre 2016, raggruppate per tipo di personale, con distinti plichi indirizzati agli Uffici Ruolo rispettivamente competenti (Ruolo Scuole Secondarie di I e II Grado -Ruolo Scuola Primaria e dell’Infanzia–Ruolo Personale A.T.A.).

              Si rammenta ancora una volta che l’istituto dei permessi straordinari retribuiti per motivi di studio trova applicazione anche nei confronti del personale con Incarico a Tempo Determinato purchè con nomina fino al termine delle attività didattiche (30/6/2017) ovvero fino al termine dell’anno scolastico (31/8/2017).

              A tal proposito si raccomanda ai Dirigenti Scolastici di non inviare a questo ufficio istanze di personale a tempo determinato che non si trovi nella suddetta condizione.

            Il personale eventualmente assunto con contratto a tempo indeterminato o a tempo determinato dopo il 15 novembre 2016, potrà produrre la relativa istanza entro 5 giorni dalla stipulazione del contratto e, comunque, non oltre il 20 dicembre 2016.

            In tali casi le istanze, unitamente a copia del contratto di lavoro, dovranno essere trasmesse immediatamente a mezzo Pec all’indirizzo uspsa@postacert.istruzione.it .

            Si precisa che anche detti docenti e personale A.T.A. a tempo determinato (assunti dopo il 16 novembre) in ogni caso dovranno essere titolari di un contratto fino al 30/6/2017 ovvero fino al 31/8/2017.

            Potranno essere altresì accolte, in subordine a quelle presentate nei tempi stabiliti, le istanze prodotte dopo il 20 dicembre 2016.

            Si rammenta che gli aspiranti dovranno indicare con chiarezza il tipo di Corso finalizzato al conseguimento del titolo di studio, del diploma di Laurea o di titoli equipollenti, nonché di diplomi di specializzazione o di perfezionamento, specificando l’Ente presso cui si seguiranno i corsi.

              Gli aspiranti dovranno inoltre indicare l’anno di iscrizione al corso e la durata legale di esso, di essere in corso o fuori corso e da quanti anni, nonché dichiarare da quanti anni fruiscono dei permessi retribuiti ovvero di non averne mai usufruito.

              Il personale a tempo indeterminato indicherà l’anzianità complessiva di ruolo mentre il personale a tempo determinato indicherà il numero degli anni di servizio prestati. (N.B. dichiarazione utile ai fini della graduatoria degli aventi diritto).

              A tal fine, si invita a far utilizzare dagli interessati l’allegato modello di domanda completo di tutti gli elementi indispensabili per la valutazione delle istanze da parte degli uffici competenti.

               Si richiama l’attenzione in particolare su quanto previsto dall’art.6 del citato C.C.D.R. del 21/02/2013 relativamente agli studenti fuori corso e si ribadisce che possono essere eventualmente accolte solo le istanze degli studenti iscritti fuori corso per un numero di anni non superiore alla durata legale del corso di laurea e che abbiano superato almeno un esame nell’anno solare in corso all’atto dell’istanza (anno solare 2016, entro il 16/11/2016, data di scadenza dei termini di presentazione).

 

              Gli interessati che si trovino nella suddetta condizione, dovranno pertanto obbligatoriamente allegare il certificato di immatricolazione e produrre autocertificazione di aver superato almeno un esame nell’anno solare 2016 indicando la denominazione e la data dell’esame.

              A tal fine il personale interessato dovrà utilizzare esclusivamente il modello di autocertificazione trasmesso unitamente al modello di istanza predisposto da questo Ufficio.

              Gli aspiranti che sono iscritti a corsi di studio in modalità on-line potranno usufruire dei permessi per il diritto allo studio per sostenere gli esami, per seguire le lezioni programmate in video conferenza o per altre attività certificabili, che dovranno essere debitamente certificate al Dirigente Scolastico.

              A norma delle disposizioni, sopra richiamate, tenute presenti le dotazioni organiche provinciali di fatto del personale Docente, Educativo ed A.T.A., riferito all’anno scolastico 2016-2017, il numero complessivo dei permessi retribuiti concedibili per l’anno solare 2017 è così determinato in misura pari al 3% delle predette dotazioni organiche:

 

                                                                                         anno scolastico              anno solare

                                                                                           2016/17                              2017

 

                                                                                         Organico n.                   Permessi n.

1)           Personale Docente Scuola Infanzia            n. 2368                        n.  71

2)           Personale Docente Scuola Primaria            n. 4746                       n. 142

3)           Personale Docente Scuola Media                n. 3722                       n. 112

4)           Personale Docente Scuole Sec. di. II gr.     n.  5607                      n. 168

5)           Personale Educativo                         n. //                             n. //

6)           Personale A.T.A.                                          n. 4233                       n. 127

             

 

              Verificata la compatibilità numerica dei permessi concedibili in relazione al tetto massimo, salva l’esclusione diretta delle istanze manifestamente infondate, il cui numero potrebbe ridurre la possibilità di concedere ulteriori permessi a quanti ne abbiano fatto richiesta, questo Ufficio pubblicherà sul sito istituzionale dell’Ufficio X-Ambito Territoriale di Salerno- il decreto autorizzativo generale e gli elenchi, che ne sono parte integrante, degli aventi diritto nonché degli esclusi.

              Qualora il numero degli aspiranti ecceda il tetto massimo dei permessi concedibili, questo Ufficio provvederà a formulare apposita graduatoria provinciale secondo i parametri previsti dalla normativa.

              Ai sensi dell’art. 14 del D.P.R. n. 275/99 e dell’art. 7 del C.D.R. del 21/02/2013, rientra nella competenza esclusiva dei Dirigenti Scolastici la verifica dei presupposti circa la sussistenza del diritto per i singoli richiedenti e quindi, in concreto, la concessione dei permessi o il diniego.

              Per il personale a tempo indeterminato il monte ore massimo fruibile è costituito da 150 ore annue.

Al personale in part-time, ai docenti di religione cattolica con orario inferiore alle 18 ore e al personale con contratto a tempo determinato le ore saranno concesse in misura proporzionale alle prestazioni lavorative rese.

I beneficiari dei permessi dovranno poi esibire al Dirigente Scolastico gli attestati relativi all’iscrizione e frequenza del Corso, nonché quelli comprovanti gli esami finali sostenuti.

              In caso di mancata presentazione della certificazione, i periodi di permesso utilizzati saranno considerati come aspettativa per motivi di famiglia senza assegni, con l’obbligo delle SS. LL. di provvedere al recupero delle competenze fisse corrisposte per detti periodi.

              Entro 5 giorni dalla pubblicazione del decreto autorizzativo di questo Ufficio e degli allegati elenchi degli aventi diritto e degli esclusi ovvero della graduatoria sono ammessi reclami per errori materiali.

              Entro i termini di legge sono ammessi ricorsi al giudice ordinario.

 

 

                          IL Dirigente

Dr.Renato Pagliara